PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ad otto decimi in condotta».

      2. Al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 8, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

      «2-bis. L'ammissione al periodo biennale o alla classe successiva può essere negata per gravi o reiterate mancanze riferite al comportamento dell'alunno»;

          b) all'articolo 11:

      1) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla correzione delle mancanze riferite al comportamento dell'alunno»;
      2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. L'ammissione al terzo anno o alla classe successiva all'interno del periodo biennale può essere negata per gravi o reiterate mancanze riferite al comportamento dell'alunno».

      3. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo periodo, le parole: «ivi compreso il comportamento degli studenti» sono sostituite dalle seguenti: «nonché alla positiva valutazione del comportamento tenuto dallo studente»;

 

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          b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere negata ove risultino gravi lacune nell'istruzione o nella formazione, ovvero significative mancanze nel comportamento tenuto dallo studente».

      3. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono soppresse le parole: «articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole: "e ad otto decimi in condotta";».